Onorevoli Colleghi! - La legge 30 luglio 2007, n. 111, stabilisce il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.
      L'articolo 5, comma 3, della citata legge prevede che a decorrere del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, si produrrà la decadenza dagli incarichi per i magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento degli stessi.
      La presente proposta di legge mira ad evitare che, alla data del 31 gennaio 2008, si produca una «decapitazione» degli uffici giudiziari senza che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) abbia provveduto alla sostituzione dei magistrati decaduti.
      A quanto risulta, il CSM dovrebbe provvedere a 334 procedure di nomina di capi di uffici direttivi: alla luce dei tempi occorsi in passato al CSM per istruire analoghe pratiche, si può agevolmente prevedere che, per l'inizio del 2008, tali procedure non verranno evase. Infatti è necessario pubblicare i bandi per i posti vacanti, raccogliere le candidature, ricevere i pareri da parte dei consigli giudiziari, degli Ordini degli avvocati e dei dirigenti degli uffici.
      La conclusione che si produrrebbe è quella di determinare delle «reggenze» mol to lunghe in uffici particolarmente delicati.
      Pertanto si ritiene ragionevole provvedere, attraverso un'apposita modifica al citato articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, a differire di trecentosessanta giorni la data di applicazione delle disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi e, in particolare, il momento della decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi da parte dei magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.

 

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